ROTTAMAZIONE TER

I soggetti che possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 sono tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Sono ammessi alla definizione agevolata del Decreto Legge n. 119/2018 coloro che avevano già aderito alla “prima rottamazione” ma sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.

Non sono invece ammessi coloro che sono decaduti dalla  “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) salvo il caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Se non sono state saldate le rate scadute entro il 7 dicembre non è possibile aderire alla Definizione agevolata 2018.

Le novità della rottamazione ter

Rottamazione ter news - Studio Giorio

Cinque anni per rateizzare il debito e interessi ridotti rispetto alle precedenti rateizzazioni agevolate.

Il Decreto Legge n. 119/2018 prevede che con la Definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possano essere rateizzati in dieci rate ripartite in cinque anni.

Il tasso di interesse è definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 mentre nelle precedenti rottamazioni era del  4,5%.

Il contribuente potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo in cinque anni, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.