Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Debiti con Agenzia della Riscossione / Equitalia

Saldo e stralcio… per molti ma non per tutti

Per beneficiare del “Saldo e stralcio”, cioè la definizione per l’estinzione dei debiti derivanti da cartelle esattoriali con carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica devono avere un ISEE non superiore a 20 mila euro.

Il Saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche che possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L’ Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare definisce la quota agevolata di pagamento che definisce così il saldo e stralcio , che è del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro, del 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro, del 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti persone fisiche per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto

Se l’ISEE è superiore a 20 mila euro si potrà aderire alla “Rottamazione Ter”, Definizione Agevolata pervista dalla Legge 136/2018 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

 

Debiti con il Fisco – Non aggravare la tua posizione

Ravvedimento operoso non aggravare la tua posizione

SE HAI SBAGLIATO A COMPILARE UNA DICHIARAZIONE NON ASPETTARE L’AVVISO MA UTILIZZA GLI STRUMENTI CHE LA LEGGE METTE A DISPOSIZIONE PER CORREGGERE I PROPRI ERRORI

L’Agenzia delle Entrate permette al contribuente di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente può correggere l’errore o il ritardato pagamento.

L’Agenzia delle Entrate può, invece, predisporre o inviare delle comunicazioni  per segnalare eventuali anomalie, destinate ad alcune categorie di contribuenti che possono rimediare agli errori o alle omissioni sempre attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 la  sanzione  sarà  ridotta,  sempreché’  la  violazione  non  sia  stata  già  constatata  e  comunque  non  siano  iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attività  amministrative  di  accertamento  delle  quali  l’autore  o  i  soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il contribuente, quindi, può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.