LE SCADENZE E LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il debitore deve presentare il modello Mod. SA–ST, entro il 30 aprile 2019, in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti necessari e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il versamento delle somme di cui può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019,ed in questo caso non si pagano interessi , oppure in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato richiesta di adesione all’estinzione dei debiti a mezzo del Mod. SA–ST , l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli ammessi alla definizione e la conseguente impossibilità di estinguere il debito a mezzo della procedura di definizione agevolata – saldo e stralcio.