In Diritto il trascorrere del tempo produce degli effetti in particolare si verifica la prescrizione, in base alla quale i diritti si estinguono se il titolare non li esercita nel periodo stabilito dalla legge.
Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.)
Quindi oggetto della prescrizione sono tutti i diritti soggettivi eccetto i diritti indisponibili e del diritto di proprietà nonché di alcuni diritti di azione (petizione di proprietà, art.533 c.c., azione di nullità, art. 1422 c.c.).
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Presupposto è l’inerzia del titolare del diritto e ne consegue che la stessa non decorre se il diritto è subordinato a condizione o termine. Salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge art. 2941 c.c. e seguenti.
Quindi le posizioni obbligatorie si prescrivono per inerzia del titolare e di conseguenza anche i DEBITI.