Ammesso il saldo e stralcio per le persone fisiche per i singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività derivanti da liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, e dalla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
Sono ammessi alla proceduta saldo e stralcio i debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica risultante dall’ISEE.
I requisiti determinati dall’ISEE determineranno le modalità di estinzione del debito. Sussiste, infatti, una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.
I debiti possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi iscritti all’Agenzia della Riscossione, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:
a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 ma sempre entro il limite di 20.000 euro;
b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di interesse moratorio sulle somme iscritte a ruolo e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.