Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico previsto dall’art. 167 cod.civ, consente ai coniugi di destinare determinati beni, esclusivamente immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito per far fronte si i bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale ha la funzione di segregare il patrimonio così destinato ai bisogni della famiglia in deroga all’art. 2740 c.c. secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. L’effetto del fondo patrimoniale previsto dall’art.170 c.c. è che i beni e i relativi redditi compresi nel patrimonio non possono essere aggrediti dai creditori se questi ultimi erano a conoscenza che i debiti siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.